di Roberto Bartolini
Un nuovo Regolamento europeo (n.2649 /2025) entrato in vigore dal 1 gennaio 2026 introduce alcune modifiche alla PAC, le più importanti delle quali riguardano la condizionalità, con una maggiore flessibilità per l’attuazione delle Bcaa ( Buone condizioni agronomiche ed ambientali) e dei Cgo ( Criteri di gestione obbligatori).
Piccoli agricoltori sino a 10 ettari
La prima novità è che i piccoli agricoltori, cioè sino dieci ettari di superficie ammissibile ai pagamenti PAC, sono esentati dal sistema della condizionalità ( Bcaa e Cgo) e non saranno sottoposti a controlli, né aziendali né satellitari.
Entro i 30 ettari esenzione dal rispetto della Bcaa 7
Altra importante novità è che le aziende sino a 30 ettari di superficie dichiarata nella PAC sono esentate dal rispetto della Bcaa 7, che obbliga al cambio di genere botanico sulla singola parcella da un anno al successivo oppure alla diversificazione, cioè alla semina di 2 o 3 colture a seconda dell’estensione di superficie aziendale.
Gli agricoltori certificati biologici sono esentati dal rispetto delle Bcaa 1.3,4,5,6 e 7.
Nuova deroga per la Bcaa 1
Per quanto riguarda la Bcaa 1 viene esteso da 5 a 7 anni il periodo che determina la conversione di un seminativo a prato permanente ed inoltre i terreni classificati come seminativi il 1 gennaio 2026 possono rimanere tali anche se il periodo di conversione è scaduto.
Definito il calendario per l’erogazione degli anticipi
Infine gli anticipi PAC verranno erogati in maniera stabile secondo il seguente calendario:
- dal 16 ottobre al 30 novembre 2026: pagamento dell’anticipo del 70% sulla domanda PAC e dell’85% per lo Sviluppo rurale
- dal 1 dicembre 2026 al 30 marzo 2027: ulteriore anticipo dei pagamenti domanda PAC sino ad arrivare al 97% dell’importo totale
- entro 30 giugno 2027: saldo di tutti i pagamenti della domanda 2026




